



RECLAMI-RICORSI-CONCILIAZIONE
Se il Cliente intende presentare un reclamo scritto, può indirizzarlo direttamente per posta all'Ufficio Legale e Reclami c/o Banca Popolare di Marostica in Corso Mazzini,84 36063 Marostica (VI), via mail all’indirizzo ufficioreclami@bpmarostica.it, compilando il Modulo reclami on line o infine via fax al numero 0424/488886.
Il Cliente può presentare il reclamo anche rivolgendosi direttamente alla Filiale dove è intrattenuto il rapporto, via posta, via mail, tramite fax o consegnandolo a mano.
La Banca risponderà nei tempi più solleciti e comunque entro 30 giorni, se il reclamo è relativo a
operazioni e servizi bancari e finanziari (conti correnti, carte di credito e di pagamento, mutui,
finanziamenti ...), o entro 90 giorni se il reclamo è relativo a servizi e attività di investimento.
Se il reclamo risulterà fondato,la Banca comunicherà le iniziative che si impegna ad assumere e i
tempi entro i quali le stesse verranno realizzate.
Nel caso in cui ritenesse di non accogliere il reclamo,la Banca risponderà comunque per iscritto
precisando le ragioni della sua decisione.
Se il Cliente non fosse soddisfatto dell’esito del reclamo o non avesse ricevuto risposta entro i
termini previsti, prima di ricorrere al Giudice potrà rivolgersi:
1) in caso di controversie inerenti operazioni e servizi bancari e finanziari:
- all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF): se il fatto contestato è successivo alla data
dell'1.1.2007, nel limite di € 100.000 se la richiesta ha per oggetto la corresponsione di una somma di denaro, senza limiti di importo nei casi di controversie aventi ad oggetto l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà.
Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere direttamente alla Banca. Il ricorso all'ABF esonera il Cliente dall'esperire il procedimento di mediazione di cui al paragrafo successivo, nel caso in cui intenda sottoporre la controversia
all'Autorità Giudiziaria;
oppure, per assolvere all'obbligo di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 di esperire il
procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria e anche in assenza di
preventivo reclamo:
- al Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie,finanziarie e societarie - ADR, Iscritto al n. 3 del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia; il Regolamento del Conciliatore BancarioFinanziario può essere consultato sul sito
www.conciliatorebancario.it o chiesto alla Banca;
- ovvero a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria. L’elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito http://www.giustizia.it
2) in caso di controversie inerenti servizi e attività di investimento:
- all'Ombudsman-Giurì Bancario: entro due anni dal fatto contestato, nei limiti di euro 100.000 se la richiesta ha per oggetto la corresponsione di una somma di denaro, senza limiti di importo in tutti gli altri casi. Il regolamento della procedura è a disposizione del Cliente che ne faccia richiesta ed è consultabile anche sul sito www.conciliatorebancario.it
- alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato presso la Consob, per controversie in merito
all'osservanza da parte della Banca degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori. Il ricorso alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato esonera il Cliente dall'esperire il procedimento di mediazione di cui al paragrafo successivo, nel caso in cuiintenda sottoporre la controversia all'Autorità Giudiziaria.
Il regolamento della procedura è adisposizione del Cliente che ne faccia richiesta ed è
consultabile anche sul sito www.camera-consob.it
oppure, per assolvere all'obbligo di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 di esperire il
procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria e anche in assenza di
preventivo reclamo:
- al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie
bancarie, finanziarie e societarie - ADR, Iscritto al n. 3 del Registro tenuto dal
Ministero della Giustizia; il Regolamento del Conciliatore BancarioFinanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto alla Banca;
- ovvero a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria. L’elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it
Nella sezione sottostante sono messi a disposizione della clientela i link per i principali organismi di risoluzione delle controversie.