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Nuove Disposizioni Antiriciclaggio D.Lgs. 231 21.11.07 e D.Lgs. 112 25.06.08

Avviso al Pubblico
A seguito dell’emanazione del D.Lgs. n.231 del 21 novembre 2007, sono state introdotte importanti novità in materia di Antiriciclaggio, già comunicate con “Avviso alla Clientela” del 31/03/2008.
Con il D.Lgs 112 del 25 giugno 2008 sono state introdotte le seguenti modifiche:

TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE, DI LIBRETTI DI DEPOSITO AL PORTATORE O DI TITOLI AL PORTATORE
Viene ripristinato il divieto di trasferimento di denaro contante, libretti di deposito al portatore o titoli al portatore, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell’operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 12.500,00 euro.
Il trasferimento potrà tuttavia essere effettuato per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.

ASSEGNI BANCARI E CIRCOLARI
Dal 30 aprile 2008, la nostra Banca sta rilasciando gli assegni muniti della clausola “NON TRASFERIBILE”, salvo che il cliente richieda, per iscritto, il rilascio di moduli in forma libera da utilizzarsi esclusivamente per importi inferiori a 12.500,00 euro (ex 5.000,00 euro), in tal caso il cliente dovrà corrispondere, a titolo d’imposta di bollo, la somma di 1,50 euro per ciascun modulo di assegno rilasciato in forma libera.
Comunque tutti gli assegni bancari e circolari di importo pari o superiore 12.500,00 euro (ex 5.000,00 euro fino al 24 giugno 2008), emessi a decorrere dal 25 giugno 2008, dovranno recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola “NON TRASFERIBILE”.
Sempre dal 30 aprile 2008, gli assegni bancari, emessi all’ordine del traente (come ad esempio: “mio proprio”, “a me medesimo”) a prescindere dall’importo recato dagli stessi, devono essere girati unicamente per l’incasso ad una banca e non potranno pertanto circolare.
E’ stata abrogata l’obbligatorietà dell’indicazione del codice fiscale del girante.
Gli assegni attualmente in Vostro possesso potranno essere utilizzati, fino ad esaurimento degli stessi, rispettando le disposizioni sopra riportate.

LIBRETTI AL PORTATORE
A decorrere dal 25 giugno 2008, il saldo dei libretti di deposito bancari al portatore, dovrà essere inferiore a 12.500,00 euro (ex 5.000,00 euro).
In caso di trasferimento di libretti al portatore, il cedente comunicherà, entro 30 giorni, alla banca i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento.
I libretti di deposito bancari al portatore, con saldo pari o superiore a 12.500,00 euro, dovranno essere estinti dal portatore ovvero il loro saldo dovrà essere ridotto ad una somma inferiore al predetto importo entro il 30 giugno 2009.
Si invita pertanto la gentile clientela a prendere buona nota dell’entrata in vigore di tali disposizioni, al fine di evitare l’applicazione delle relative sanzioni previste dalla Legge.
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