



IL DOCUMENTO “PRINCIPALI DIRITTI DEL CLIENTE” RIGUARDA LA TRASPARENZA DELLEOPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 385/1993 (“TESTO UNICO BANCARIO”) ED ISTRUZIONI DI VIGILANZA DELLA BANCA D’ITALIA.
PRINCIPALI DIRITTI DEL CLIENTE
per:
-conto corrente
-depositi
-finanziamenti
-leasing
-altri servizi regolati dalle disposizioni della Banca d’Italia, esclusi i servizi di pagamento e il credito ai consumatori
Si consiglia una lettura attenta dei diritti prima di scegliere uno di questi prodotti e di firmare il contratto.
Il consumatore che desidera aprire un conto corrente od ottenere un mutuo può richiedere e avere gratuitamente le Guide che spiegano in maniera semplice come scegliere questi servizi e aiutano a capire come funzionano e quanto costano.
Le Guide possono anche essere scaricate dal sito internet della Banca.
Chi desidera acquistare titoli di Stato nella fase del collocamento può consultare l’apposito avviso affisso in filiale.
DIRITTI
PRIMA DI SCEGLIERE
Avere a disposizione e portare con sé una copia di questo documento.
Avere a disposizione e portare con sé il foglio informativo di ciascun prodotto, che ne illustra caratteristiche, rischi e tutti i costi.
Ottenere gratuitamente e portare con sé una copia completa del contratto e/o il documento di sintesi, anche prima della conclusione e senza impegno per le parti. Solo per i contratti di finanziamento è previsto un rimborso spese all’intermediario. Nei contratti di finanziamento, tuttavia, il cliente può ottenere gratuitamente e portare con sé copia dello schema del contratto e di un preventivo. Inoltre, è sempre possibile ottenere gratuitamente copia del contratto di mutuo dopo che è stato fissato l’appuntamento per la stipula presso il notaio.
Conoscere il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) nel caso di contratti di finanziamento ed esempi di un ISC (Indicatore Sintetico di Costo) del conto corrente.
Essere informato su come recedere senza spese entro 10 giorni lavorativi dalla conclusione del contratto (nei casi in cui tale diritto è previsto ai sensi degli articoli 45 e seguenti del codice del consumo per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali).
AL MOMENTO DI FIRMARE
Prendere visione del documento di sintesi con tutte le condizioni economiche, unito al contratto.
Stipulare il contratto in forma scritta, tranne nei casi previsti dalla legge.
Ricevere una copia del contratto firmato dall’intermediario e una copia del documento di sintesi, da conservare.
Non avere condizioni contrattuali sfavorevoli rispetto a quelle pubblicizzate nel foglio informativo e nel documento di sintesi.
Scegliere il canale di comunicazione, digitale o cartaceo, attraverso il quale ricevere le comunicazioni.
DURANTE IL RAPPORTO CONTRATTUALE
Ricevere comunicazioni sull’andamento del rapporto almeno una volta l’anno, mediante un rendiconto e il documento di sintesi.
Ricevere la proposta di qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali da parte dell’intermediario, se la facoltà di modifica è prevista nel contratto. La proposta deve pervenire con un preavviso di almeno due mesi e indicare il motivo che giustifica la modifica. La proposta può essere respinta entro la data prevista per la sua applicazione, chiudendo il contratto alle precedenti condizioni.
Ottenere a proprie spese, entro 90 giorni dalla richiesta e anche dopo la chiusura, copia della documentazione sulle singole operazioni degli ultimi dieci anni.
Nei contratti di conto corrente, avere la stessa periodicità nella capitalizzazione degli interessi debitori e creditori.
Nei contratti di finanziamento, trasferire il contratto (“portabilità”) presso un altro intermediario senza pagare alcuna penalità né oneri di qualsiasi tipo, nei casi previsti dalla legge.
Nei contratti di mutuo con ipoteca, proseguire il rapporto contrattuale e continuare a pagare le rate alle scadenze prestabilite anche nel caso di ritardo nel pagamento di una rata, purché ciò non avvenga per più di sette volte.
ALLA CHIUSURA
Recedere in ogni momento, senza penalità e senza spese di chiusura, dai contratti a tempo indeterminato, ad esempio il conto corrente e il deposito titoli in amministrazione.
Nei contratti di mutuo per l’acquisto o la ristrutturazione di immobili destinati all’abitazione o allo svolgimento di attività economica o professionale, estinguere in anticipo, in tutto o in parte, il contratto senza compensi, oneri e penali. Per alcuni di questi mutui stipulati prima del 3 aprile 2007 che prevedono una penale, questa potrebbe essere ridotta (per informazioni, www.abi.it - sezione mutui). Per gli altri mutui, quando c’è un’ipoteca, il cliente può estinguere in anticipo in tutto o in parte il rapporto pagando solo un unico compenso stabilito dal contratto nel rispetto dei criteri previsti dalla legge.
Ottenere la chiusura del contratto nei tempi indicati nel foglio informativo.
Ricevere il rendiconto che attesta la chiusura del contratto e riepiloga tutte le operazioni effettuate.
RECLAMI, RICORSI E CONCILIAZIONI
Se il Cliente intende presentare un reclamo scritto, può indirizzarlo direttamente per posta all'Ufficio Legale e Reclami c/o Banca Popolare di Marostica in Corso Mazzini,84 36063 Marostica (VI), via mail all’indirizzo ufficio reclami@bpmarostica.it o compilando la relativa videata nel sito www.bpmarostica.it alla sezione reclami.
Il Cliente può presentare il reclamo anche rivolgendosi direttamente alla Filiale dove è intrattenuto il rapporto, via posta, via mail, via fax o consegnandolo a mano.
La Banca risponderà nei tempi più solleciti e comunque entro 30 giorni, se il reclamo è relativo a operazioni e servizi bancari e finanziari (conti correnti, carte di credito e di pagamento, mutui, finanziamenti ...), o entro 90 giorni se il reclamo è relativo a servizi di investimento.
Se il reclamo risulterà fondato,la Banca comunicherà le iniziative che si impegna ad assumere e i tempi entro i quali le stesse verranno realizzate.Nel caso in cui ritenesse di non accogliere il reclamo,la Bancarisponderà comunque per iscritto precisando le ragioni della sua decisione.Se il Cliente non fosse soddisfatto dell’esito del reclamo o non avesse ricevuto risposta entro i termini previsti, prima di ricorrere al Giudice potrà rivolgersi:
1)in caso di controversie inerenti operazioni e servizi bancari e finanziari:
- all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF): se il fatto contestato è successivo alla data dell'1.1.2007, nel limite di € 100.000 se la richiesta ha per oggetto la corresponsione di una somma di denaro, senza limiti di importo nei casi di controversie aventi ad oggetto l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà.
Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere direttamente alla Banca. Il ricorso all'ABF esonera il Cliente dall'esperire il procedimento di mediazione di cui al paragrafo successivo, nel caso in cui intenda sottoporre la controversia all'Autorità Giudiziaria; oppure, per assolvere all'obbligo di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria e anche in assenza di preventivo reclamo:
- al Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR, Iscritto al n. 3 del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia; il Regolamento del Conciliatore BancarioFinanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto alla Banca;
- ovvero a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria. L’elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it
2 ) in caso di controversie inerenti servizi e attività di investimento:
- all'Ombudsman-Giurì Bancario: entro due anni dal fatto contestato, nei limiti di euro 100.000 se la richiesta ha per oggetto la corresponsione di una somma di denaro, senza limiti di importo in tutti gli altri casi. Il regolamento della procedura è a disposizione del Cliente che ne faccia richiesta ed è consultabile anche sul sito www.conciliatorebancario.it
- alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato presso la Consob, per controversie in merito all'osservanza da parte della Banca degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori. Il ricorso alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato esonera il Cliente dall'esperire il procedimento di mediazione di cui al paragrafo successivo, nel caso in cui intenda sottoporre la controversia all'Autorità Giudiziaria. Il regolamento della procedura è a disposizione del Cliente che ne faccia richiesta ed è consultabile anche sul sito www.camera-consob.it oppure, per assolvere all'obbligo di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria e anche in assenza di preventivo reclamo:
- al Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR, Iscritto al n. 3 del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia; il Regolamento del Conciliatore BancarioFinanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto alla Banca;
- ovvero a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria. L’elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it
Edizione gennaio 2011